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CISL - Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori - Federazione Università Firenze

Contratto Nazionale – Biennio 2004-05

Art.1 - Campo di applicazione, durata e decorrenza del contratto

 

1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica al personale destinatario del CCNL sottoscritto in data 27 gennaio 2005 e si riferisce al periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2005, relativamente agli istituti del trattamento economico di cui ai successivi articoli.

 

2. Per quanto non previsto dal presente contratto, restano in vigore le disposizioni dei precedenti CCNL.

 

Art. 2 - Incrementi dello stipendio tabellare

 

1. Gli stipendi tabellari di cui all’art. 39, comma 4, del CCNL del 27 gennaio 2005 sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella allegata tabella A, con le decorrenze ivi stabilite.

 

2. Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari risultanti dall’applicazione del comma 1 sono rideterminati nelle misure ed alle scadenze stabilite dalla allegata tabella B.

 

Art. 3 - Effetti dei nuovi stipendi

 

1. Le misure degli stipendi risultanti dall’applicazione dell’art. 2 sono utili ai fini della tredicesima mensilità, del compenso di lavoro straordinario, dei trattamenti di previdenza e di quiescenza, dell’equo indennizzo.

 

2. I benefici economici risultanti dall’applicazione dell’art. 2 sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo articolo, nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza economica del presente contratto. Agli effetti del trattamento di fine servizio, dell’indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dall’art. 2122 del codice civile, si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

 

3. Gli incrementi retributivi di cui al presente contratto si applicano al personale collocato nelle fasce di cui all’art. 28 del CCNL 27.01.05 in misura corrispondente a quella dovuta alla categoria universitaria di provenienza, salvo successivo conguaglio ai sensi dell’art. 31 del DPR n. 761/79, in applicazione dei valori nel tempo vigenti nel comparto Sanità.

 

4. E’ confermato quanto previsto dall’art. 39, comma 3 seconda alinea e comma 8, del CCNL del 27 gennaio 2005.

 

Art. 4 - Incrementi dell’indennità di Ateneo

 

1. L’indennità di Ateneo di cui all’art. 40 del CCNL del 27 gennaio 2005 è incrementata degli importi annui lordi indicati nell’allegata tabella C, con la decorrenza ivi stabilita.

 

2. Gli importi annui lordi dell’indennità di Ateneo, risultanti dall’applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure indicate nella medesima tabella C.

 

Art. 5 - Finanziamento per il trattamento accessorio

 

1. Al fine di realizzare ulteriori incrementi di produttività e di efficacia dei servizi, con conseguente valorizzazione della qualità delle prestazioni, a decorrere dal 31/12/2005 ed a valere sull’anno 2006, le risorse previste dai fondi per i trattamenti accessori di cui all’art. 67 e 70 del CCNL del 9 agosto 2000, rideterminate dall’art. 41 del CCNL del 27 gennaio 2005, sono ulteriormente incrementate, in proporzione alla loro rispettiva consistenza, di un importo complessivamente pari allo 0,50% del monte salari dell’anno 2003 riferito al personale del comparto.

 

2. In sede di contrattazione integrativa, nell’ambito delle risorse di cui al comma 1, una quota parte pari allo 0,30% del monte salari dell’anno 2003, è destinata al finanziamento dell’istituto previsto dall’art. 41, comma 4, del ccnl 27 gennaio 2005.

 

3. Restano ferme le modalità di erogazione del trattamento accessorio al personale collocato nelle fasce di cui all’art. 28 del CCNL 27.01.05.

 

Art. 6 - Docenti incaricati esterni

 

1. Al personale docente incaricato esterno di cui all’art. 15 del DPR 3 agosto 1990 n. 319, sono corrisposti incrementi mensili della retribuzione, nelle misure ed alle decorrenze previste per la posizione economica EP2 dall’art. 2 comma 1 (tabella A).

 

Art. 7 - Collaboratori esperti linguistici

 

1. Il trattamento complessivo annuo lordo di cui all’art. 32 del CCNL del 27 gennaio 2005 è rideterminato a decorrere dal 1 gennaio 2004 in 14.068,47 euro ed a decorrere dal 1 febbraio 2005 in 14.506,12 euro.

 

Art. 8 - Buono pasto

 

1. A decorrere dal 31 dicembre 2005 il valore unitario del buono pasto è rideterminato, per tutti i dipendenti del comparto, in misura pari ad almeno 7 euro, fatte salve le migliori condizioni preesistenti al presente CCNL.

 

Art. 9 – Informative alle OO.SS.

 

1. Le Università sono tenute a trasmettere mensilmente per via telematica all’indirizzo di posta elettronica indicata da ciascuna o.s. gli elenchi nominativi dei propri iscritti comprensivi dei dati di interesse per le oo.ss. medesime, purchè nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela della privacy.

 

Art. 10 – Normativa vigente

 

1. Ai sensi dell’art. 50, comma 2, del CCNL 27.01.05, le Parti, preso atto di alcune difficoltà insorte negli Atenei in sede di applicazione della pregressa disciplina contrattuale tuttora vigente, ritengono opportuna l’introduzione delle seguenti modifiche:

 

A) Il comma 12 dell’art. 28 del CCNL 09.08.2000, in applicazione dell’art. 1, lettera d) del D.Lgs. n.213/2004, è così sostituito:

“12. Nel caso si renda impossibile per il lavoratore la fruizione dell’ intero periodo di ferie nel corso dell’anno di maturazione, lo stesso ha diritto a procrastinarne due settimane nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.”

 

B) Al comma 2 dell’art. 56 del CCNL 09.08.200, ultimo periodo, dopo le parole “3 anni di servizio” è aggiunta la parola “effettivo”.

 

C) Al comma 6 dell’art. 7 del CCNL13.05.03, prima dell’espressione “in caso di affidamento o di adozione di un minore” è aggiunta la parola “anche”.

 

D) I commi 6 e 7 dell’art. 39 del CCNL 27.01.05, sono così sostituiti:

6. Le misure degli stipendi risultanti dall’applicazione del presente articolo sono utili ai fini della tredicesima mensilità, del compenso di lavoro straordinario, dei trattamenti di previdenza e di quiescenza, dell’equo indennizzo.

“7. I benefici economici risultanti dall’applicazione del presente articolo sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo articolo, nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza economica del presente contratto. Agli effetti del trattamento di fine servizio, dell’indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dall’art. 2122 del codice civile, si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.”

 

E) L’ultima frase del comma 4, art. 41, del CCNL 27.01.05 è sostituita come segue:

Tale emolumento riassorbe e sostituisce le eventuali indennità già corrisposte con carattere di generalità, e non è decurtabile se non in caso di sciopero.”

 

F) All’art. 70 del CCNL 9.8.2000 è aggiunto il seguente comma 5:

“5. Il fondo è incrementabile ai sensi dell’art. 67, comma 4, del presente CCNL.

 

G) All’art. 34 del CCNL 27.01.05 è aggiunto il seguente comma 4:

“4. L’eventuale superamento del monte ore trimestrale di cui al comma 2, sarà recuperato nel trimestre successivo.

 

 
ultimo aggiornamento: 01-Feb-2006
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