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CISL - Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori - Federazione Università Firenze

Bozza di Piattaforma Integrativa Unitaria

Ipotesi di Piattaforma per la Contrattazione Collettiva Integrativa

di CISL Federazione Università, FLC-CGIL e RSU

dell’Università degli Studi di Firenze

 

 

 

 

 

SOMMARIO:

 

Premessa

1 Area di applicazione e decorrenza

2 Organizzazione del Lavoro

3 Dotazioni Organiche

4 Assunzioni

5 Orario di Lavoro

6 Lavoro straordinario

7 Lavoro notturno

8 Reperibilità

9 Tempo determinato e lavoro atipico

10 Telelavoro

11 Mobilità interna ed esterna

12 Aperture nuove sedi e chiusura di sedi

13 Fondo di incentivazione

14 Incarichi al personale EP

15 Appalti, notule, consulenze, privatizzazioni

16 Aggiornamento/Formazione del personale

17 Mensa e servizi sociali

18 Mansioni superiori

19 Tutela della salute dei lavoratori ed Igiene degli Ambienti di lavoro

20 Molestie morali sul lavoro (Mobbing)

21 Dipendenti disabili

22 Indennità di lavoro disagiato e di rischio

23 Diritto allo studio

24 Congedi parentali

25 Attività culturali e ricreative

26 Permessi brevi retribuiti e non

27 trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa

28 Direttiva cantieri e legge Merloni

29 Ferie, festività e Santo Patrono

30 Diritti sindacali

31 Personale che opera nelle aziende ospedaliere universitarie

32 Assenze per malattia

33 Congedi per motivi di famiglia e di studio

34 Copertura assicurativa

35 Servizi essenziali

36 Verifica e controllo egli accordi

 


 

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA

 

 

Il Contratto Collettivo Integrativo d'Ateneo è obbligo inderogabile e si stipula tra i Rappresentanti dell'Ateneo (Rettore e Direttore Generale) e i Rappresentanti dei Lavoratori (OO.SS. e R.S.U.).

 

La Contrattazione si svolge nei modi e nei tempi stabiliti dal CCNL e dalle normative generali di riferimento, in particolare dalle leggi che regolamentano l'autonomia degli Atenei Pubblici.

 

Il significato della parola CONTRATTAZIONE è univoco: le parti, riunite in un tavolo comune, contrattano le soluzioni alla materia oggetto di contrattazione confrontando le rispettive posizioni. Quando si raggiunge l'accordo, questo si applica. In caso di disaccordo, le parti riacquistano l'autonomia che è loro propria, l'Amministrazione rendendo esecutive le proprie determinazioni, le OO.SS. e le RSU opponendosi nelle sedi scelte ed avviando il conflitto con la controparte.

 

Il diritto alla contrattazione collettiva integrativa ha anche il chiaro significato di limite al potere di comando arbitrariamente acquisito dalle figure dirigenziali nell'organizzazione e nella gestione del lavoro pubblico.

 

È, nel contempo, il riconoscimento della necessità di garantire la partecipazione paritaria dei lavoratori all'organizzazione dei Servizi Pubblici al fine di perseguire effettivamente il buon andamento della Pubblica Amministrazione.

 

L'omessa e/o insufficiente realizzazione del Contratto Integrativo d'Ateneo costituiscono violazione dei diritti dei lavoratori, comportamento antisindacale.

 

Le OO.SS., considerato che il ruolo pubblico dell'Università italiana è insostituibile, ritengono che qualsiasi rilievo, pur legittimo, sulle disfunzionalità dell’Ateneo non può essere utilizzato per favorire processi di privatizzazione di Servizi che hanno una naturale connotazione pubblica.

 


 

Art. 1 Area di applicazione e decorrenza

 

Il presente Contratto Collettivo Integrativo si applica a tutto il personale con rapporto a tempo indeterminato e determinato, esclusi i dirigenti.

Esso entra in vigore entro 20 giorni dall’approvazione delle lavoratrici e dei lavoratori dell’Ateneo e dalla stipula, che si intende avvenuta con la sottoscrizione a seguito del perfezionamento delle procedure di cui all’art. 5, comma 3, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

Il Contratto Collettivo Integrativo ha durata quadriennale o comunque fino all’entrata in vigore del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro quadriennale successivo.

Il presente accordo si rinnova tacitamente se non viene data disdetta a mezzo di lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza.

 

Art. 2 – Organizzazione del Lavoro

 

Per Organizzazione del Lavoro pubblico deve intendersi la modalità con la quale il lavoratore svolge la propria attività integrandola con quella degli altri lavoratori al fine di raggiungere l'efficacia del Servizio espletato.

 

Elemento centrale nell'organizzazione del lavoro è l'uguale partecipazione di quanti esprimono contenuti di professionalità diverse alla programmazione e gestione delle attività: all'interno dei servizi i lavoratori operano con pari dignità. Tutti i lavoratori, qualsiasi livello di competenza professionale esprimano, concorrono a garantire l'efficacia del Servizio pubblico. Ogni categoria deve individuare competenze effettive, non fittizie; ogni attività può essere distribuita su categorie diverse solo quando necessità obiettive lo impongono. Nei casi in cui i livelli di professionalità necessarie possono essere raggruppate in un’unica categoria, è indispensabile farlo.

 

L'Ateneo adotta il modello organizzativo basato sulla Programmazione delle attività, sui gruppi di lavoro, sulla verifica periodica dei risultati raggiunti utilizzando al tal fine, quanto più possibile, indicatori di attività e di risultato ed obiettivi (prestazioni lavorative professionali con relativa assunzione personale di responsabilità e non distinzione tra dirigenti e diretti, tra organizzatori ed esecutori) .

 

La crescita costante delle competenze complessive dei lavoratori di ogni servizio attraverso un processo continuo di aggiornamento, scambio di esperienze e coinvolgimento nei problemi organizzativi da svilupparsi nell'ambito di apposite riunioni di lavoro periodiche, è funzionale alla ricerca della massima efficacia.

 

La verifica dell'attività di una qualsiasi struttura, la congruenza tra i compiti svolti e la categoria di inquadramento contrattuale e dei carichi di lavoro individuali del personale che vi opera sono realizzati periodicamente (semestralmente, annualmente...) confrontando i risultati conseguiti con i dati dell'attività, al fine di verificare la congruenza dell’organico rispetto agli obiettivi programmati. Le verifiche su orario e carichi di lavoro individuali saranno spostate progressivamente su indicatori di attività e di risultato "qualitativi", legandole progressivamente ai risultati complessivi della struttura nella quale il lavoratore opera.

 

Per ogni Servizio, Unità Operativa o Ufficio si stabilisce, in sede di contrattazione decentrata, la tipologia, l'entità del servizio da erogare, l'organico e le categorie necessari per ottenere i risultati indicati.

 

 

Ogni Centro, Biblioteca, Segreteria, Laboratorio ecc. elabora le tematiche interne e provvede - quando lo ritiene necessario - ad istituire Gruppi di Lavoro su aspetti specifici (nuove normative, innovazioni tecniche ...). Nel caso di tematiche che intersecano l'interesse di più funzioni, si procede alla formazione di Gruppi di Lavoro che comprendono due o più Servizi/U.O., omogenei o "trasversali".

 

Art. 3 – Dotazioni Organiche

 

In attuazione dell’art. 32, comma 2, lett. a), dello Statuto, in sede di contrattazione integrativa sarà costituita una commissione paritetica congiunta che individui e quantifichi le necessità di reclutamento di nuovo personale (nuove assunzioni) e di mobilità interna per effetto dell’applicazione ex art. 57 CCNL (anche attraverso un esame complessivo delle problematiche ora esistenti nell'organizzazione del lavoro con la costituzione dei poli).

La commissione formulerà la dotazione organica di Ateneo del personale tecnico ed amministrativo suddivise per singole Unità amministrative e con indicazione delle categorie necessarie all’espletamento delle attività.

La commissione inizierà i lavori entro dieci giorni dalla sua costituzione e li terminerà entro trenta giorni.

Entro il 30 giugno di ogni anno si procederà all'aggiornamento degli organici, al fine di raggiungere l’organico ottimale tenendo anche conto di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione il 18 luglio 2003 (quasi 500 posti scoperti).

Ogni variazione nella strutturazione dell'Ateneo ("cosa fare" nelle singole unità amministrative, programmi, piani di lavoro, ristrutturazioni ecc.) che comporti variazioni nell'organizzazione del lavoro ("come farlo" e "chi lo fa") deve essere contrattata tra le parti.

In sede di contrattazione si verificherà la disponibilità finanziaria per le nuove assunzioni di personale per il buon andamento dell’ateneo fiorentino.

 

Art. 4 – Assunzioni

 

Al fine del raggiungimento della dotazione organica ottimale, le nuove assunzioni avverranno a tempo indeterminato sulla base delle reali esigenze organizzative in coerenza con il sistema di classificazione Se l’organizzazione di un ufficio prevede, per l’erogazione del servizio, la Cat. D, l’Università deve bandire un concorso per tale categoria e non per una categoria diversa.

Le parti si impegnano ad avviare il confronto per rivedere il regolamento degli accessi, anche in relazione ai punteggi da attribuire a chi abbia prestato servizio nell’Università in tipologie contrattuali non a tempo indeterminato.

 

Art. 5 – Orario di lavoro

 

Per garantire l'efficacia dei Servizi, sono utilizzati tutti gli istituti contrattuali che prevedono la flessibilità dell'orario di lavoro (settimana corta, turni, programmazione plurisettimanale dell'orario di lavoro, flessibilità in entrata e uscita, presenza giornaliera con orari inferiori o superiori alle sei ore, recupero periodico delle ore eccedenti, "rimborso" periodico del debito orario accumulato ed altre articolazioni di orari funzionali purché contrattate). Il principio fondamentale rimane quello dell'interesse del Servizio pubblico e l'obbligo di contemperare, al suo interno, l'interesse del lavoratore.

Si conferma nei suoi contenuti l'accordo vigente. La tipologia di Orario di Servizio di tutte le strutture potrà essere modificata solo dopo la verifica delle reali disponibilità di organico delle singole unità amministrative.

Le modifiche all'Orario di Servizio delle singole strutture sono sempre da concertare.

 

Art. 6 – Lavoro straordinario

 

Lo straordinario retribuito va azzerato.

I fondi assegnati devono confluire nel fondo ex art. 67.

 

Art. 7 – Lavoro notturno

 

Qualora si dimostri tale necessità imprescindibile, l’Amministrazione convocherà le OO.SS. e la RSU per contrattare le modalità nelle strutture in cui tale necessità sia dimostrata e per contrattare le modalita di applicazione.

 

Art. 8 – Reperibilità

 

In sede di contrattazione l’Amministrazione indicherà, ove ne ravvisi e ne dimostri l’effettiva necessità, i settori di attività per i quali è necessario assicurare la continuità dei servizi. Saranno individuate le risorse, i compensi per la pronta disponibilità, il contingente di personale necessario, tenendo conto che ciascun dipendente non può essere in reperibilità per più di tre volte in un mese e per non più di volta nei giorni festivi nell’arco di un mese.

 

Art. 9 – Tempo determinato e lavoro atipico

 

In attesa di una dotazione organica ottimale di personale a tempo indeterminato, si conviene che tutti i rapporti di lavoro flessibili saranno ricondotti esclusivamente a rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi del D. Lgs n. 368 del 2001.

Tali rapporti di lavoro avranno una durata minima di un anno e massima di cinque anni come previsto dalla norma citata.

 

Art. 10 – Telelavoro

 

Fra le forme di flessibilità del lavoro, come previsto dal Contratto nazionale, è ammesso il ricorso al telelavoro, su richiesta del singolo lavoratore, quando ciò sia funzionale alle esigenze di erogazione del servizio ovvero non arrechi danno a tali esigenze.

 

Il telelavoro è uno strumento per agevolare i lavoratori in periodi in cui hanno difficoltà a raggiungere la sede di lavoro abituale, senza costringerli a ricorrere a forme varie di congedo, e per consentire in ogni caso la continuità nell’erogazione del servizio.

in sede di contrattazione saranno definite le modalità, gli strumenti, i criteri e le forme assicurative per lo svolgimento del telelavoro, la verifica dell’assolvimento dell’obbligo di orario di lavoro e dei compiti assegnati.

 

I costi per l’attivazione e lo svolgimento del telelavoro sono a carico dell’amministrazione.

 

Art. 11 – Mobilità interna ed esterna

Proposta di regolamento

 

Al fine di individuare le regole .per la mobilità interna ed esterna del personale nell’Ateneo fiorentino, le parti convengono sui seguenti criteri:

 

-a) attribuire i posti alle Unità Amministrative;

-b) avviso pubblico di mobilità;

-c) procedere a formare le graduatorie (secondo aree, categorie) di tutto il personale che presenta domanda di mobilità per eventuali posti che si rendono vacanti. I lavoratori possono chiedere di essere inseriti in area diversa da quella di appartenenza, Il punteggio da assegnare ai fini della formulazione della graduatoria può essere quelli individuati nel regolamento vigente.

l’assegnazione del posto da coprire viene comunicata per iscritto al 1° in graduatoria; l’eventuale rifiuto non comporta modifiche alla graduatoria.

I dipendenti decidono con propria segnalazione scritta di uscire dalle graduatorie di mobilità (non vanno in coda alla graduatoria quando rifiutano un trasferimento).

 

È evidente che ogni posto coperto con la mobilità del personale ne libera un altro (a meno che non si tratti di posti che l'Università ha deciso di sopprimere).

Nell'ipotesi che vi possano essere posti disponibili che nessuno vuole occupare, l'università potrebbe disporre preventivamente le graduatorie di tutto il personale tecnico amministrativo diviso per aree e categorie; gli ultimi in graduatoria coprirebbero i posti in "mobilità d'ufficio" per un periodo limitato, non superiore a 6 mesi.

Le graduatorie si fanno una sola volta e si aggiornano con le domande di ingresso che si possono produrre sempre e con la segnalazione dei lavoratori che intendono uscire dalla graduatoria della mobilità o che segnalano situazioni che possono comportare variazioni nell'assegnazione del punteggio e che non sono automaticamente note all'ufficio della gestione della mobilità.

Nel nuovo sistema di mobilità è del tutto evidente che non deve essere previsto l’assenso preventivo dei dirigenti delle strutture.

 

Art. 12 – Aperture di nuove sedi e chiusura di sedi

 

L'attivazione di nuove strutture è materia di contrattazione decentrata; si provvederà a garantire le dotazioni organiche previste contestualmente alla progettazione dei nuovi servizi, determinando le categorie necessarie. Anche la disattivazione o ristrutturazione di servizi o strutture è materia di contrattazione decentrata. Per la nuova utilizzazione del personale si farà riferimento al regolamento di mobilità.

 

Art. 13 – Fondo di Incentivazione

 

Il sindacato ritiene che il fondo per il salario accessorio debba essere utilizzato prioritariamente per colmare le differenze retributive fra il lavoro svolto e l’inquadramento effettivo per:

§         rendere coerente il sistema di incentivazione agli obiettivi dell’organizzazione;

§         rendere coerenti le esigenze organizzative ed il sistema di classificazione.

In effetti si verifica che lavoratori, i quali svolgono esattamente le stesse funzioni e attività, sono diversamente inquadrati non solo per quanto riguarda la classe stipendiale, ma anche per quanto riguarda la categoria.

Tutto ciò presuppone una preliminare analisi e riorganizzazione nell’Ateneo sulla base delle linee specificate nel protocollo di intesa sottoscritto, il 19 aprile 1999, dalla Direzione Politico-Amministrativa, dalle Organizzazioni Sindacali e dalle Rappresentanze Sindacali Unitarie.

In sede di contrattazione saranno individuati le modalità ed i criteri di erogazione del salario accessorio, tenuto conto dell’applicazione del CCNL in materia di progressione verticale e dei suoi reali effetti sull’organizzazione del lavoro.

 

Art. 14 – Incarichi al personale di Cat. EP

 

Qualora l’Amministrazione conferisca al personale della Cat. EP incarichi, correlati a particolari responsabilità gestionali oppure funzioni richiedenti l’iscrizione ad albi professionali, in sede di contrattazione integrativa verranno definiti i criteri per la determinazione dei valori retributivi correlati all’incarico, ai risultati ed al raggiungimento degli obiettivi assegnati, nonché la verifica della sussistenza delle condizioni per l’acquisizione delle risorse finanziarie da destinare all’apposito fondo, costituito come previsto dal CCNL vigente.

 

Art. 15 – Appalti, Notule, Consulenze e Privatizzazioni

 

I servizi di Ateneo non possono essere esternalizzati.

Ove particolari condizioni obbligassero l’Amministrazione al ricorso temporaneo all’esterna­liz­zazione dei servizi, le OO.SS. e la RSU, preventivamente informate, dovranno esprimere parere motivato e vincolante. In ogni caso le procedure di esternalizzazione temporanea, ricorso a notule e consulenze esterne devono essere inderogabilmente subordinate all’accertamento di condizioni interne (competenze professionali, assenza di personale) utili al fine di raggiungere il risultato previsto, in armonia con l’art. 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001.

 

Art. 16 – Aggiornamento /Formazione del Personale

 

L’Università considera l’aggiornamento continuo del personale strumento fondamentale per il buon andamento del Servizio pubblico Università.

Per la realizzazione dell’aggiornamento del personale tecnico amministrativo in servizio e la formazione dei neo assunti (e del personale in eventuale riconversione in mobilità), l’amministrazione prevede nel bilancio dell’Ateneo uno stanziamento annuo non inferiore all’1% del costo complessivo di tutto il personale dipendente contrattualizzato.

L’aggiornamento è obbligatoriamente rivolto a tutti i lavoratori. Consiste nella frequenza, in orario di lavoro, di corsi, seminari convegni ecc. L’aggiornamento è funzionale al fine di rispondere alle esigenze determinate dallo sviluppo dell’attività, a quelle conseguenti ad innovazioni di tipo organizzativo, tecnico/procedurali ecc., legate comunque al proprio “ambito di competenza”.

 

La formazione è obbligatoria per il personale neo-assunto, in orario di lavoro, ed è finalizzata a colmare la distanza tra le conoscenze teoriche possedute e quelle pratiche necessarie all’efficace svolgimento delle attività della categoria di assunzione.

È, inoltre, obbligatoria in tutti i casi di innovazione dei processi lavorativi, di riorganizzazione di strutture che implicano l’acquisizione di nuove conoscenze e competenze per i lavoratori interessati e nei casi di mobilità interna ed esterna.

L’amministrazione predispone un efficace sistema di rilevamento del bisogno di aggiornamento del personale d’intesa con le OO.SS.

La programmazione delle iniziative di aggiornamento e formazione obbligatoriamente rivolte a tutto il personale, le modalità di partecipazione a Corsi, Seminari, Convegni ecc., la cadenza e i programmi delle attività sono definiti in sede di contrattazione con le OO.SS. e la RSU.

Al fine di dare effettiva applicazione ai principi del presente articolo, in sede di contrattazione integrativa, sarà concordato un apposito regolamento di Ateneo.

L’organizzazione delle singole iniziative deve prevedere la figura dell’interprete per evitare l’esclusione del personale non udente e prevedere il ricorso all’assistenza di personale specializzato qualora tra i partecipanti vi siano lavoratori con disabilità.

La programmazione delle attività di aggiornamento e formazione obbligatoria deve essere contrattata fra le parti e prevedere appositi corsi per formatori al fine di coinvolgere nella funzione docente il più alto numero di personale interno.

Il ricorso a formatori esterni (consulenti) non è ammesso se non nel caso di accertata, assoluta assenza di competenze interne.

I progetti, gli impegni di spese ed i risultati conseguiti dovranno essere oggetto di verifica periodica (Amministrazione - OO.SS. e la RSU).

In sede di contrattazione, sarà costituita una commissione di garanzia per il diritto di tutti i lavoratori all’aggiornamento e per il diritto di tutti i lavoratori alla formazione obbligatoria che esamina le richieste dei lavoratori rilevando casi di esclusione, discriminazione, occasioni di aggiornamento immotivate (sprechi).

 

Art. 17 – Mensa e servizi sociali

 

L'Amministrazione dell’Università degli Studi di Firenze attiverà un Servizio Mensa gestito direttamente o attraverso convenzioni con mense, trattorie, ristoranti. Hanno diritto al servizio mensa tutti i lavoratori nei giorni in cui l'orario di lavoro superi le 6 ore.

La somma farà riferimento a cibo di qualità (cibo biologico e non chimico); a carico del personale è posto un concorso di spesa pari ad un terzo del costo.

In sede di contrattazione integrativa si individueranno modalità di convenzioni in materia di servizi sociali.

Qualora si rivelasse impossibile la costituzione di un servizio di mensa, si riconferma l’accordo vigente.

 

Art. 18 – Mansioni superiori

 

Il fenomeno dell'esercizio/attribuzione delle "mansioni superiori" è largamente presente in Ateneo nonostante l’applicazione degli artt. 74 e 57 del CCNL.

Poiché a ciascuna categoria professionale corrisponde un insieme affine di conoscenze, competenze e capacità necessarie per l’espletamento di una gamma di attività lavorative descritte dal nuovo ordinamento (B, C, D, EP), l’assegnazione temporanea a mansioni proprie della categoria immediatamente superiore costituisce il solo atto lecito di esercizio del potere modificativo, secondo quanto previsto dal CCNL e dall’art. 52 del D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165.

 

Art. 19 – Tutela della Salute dei Lavoratori ed Igiene degli Ambienti di Lavoro.

 

LA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI NON SONO MATERIA DI CONTRATTAZIONE.

 

L’Amministrazione ha l'obbligo di tutelare i diritti dei lavoratori secondo la normativa vigente.

In sede di contrattazione saranno individuate le linee di indirizzo ed i criteri per la garanzia ed il miglioramento dell’ambiente di lavoro.

 

Art. 20 – Molestie morali sul lavoro (Mobbing)

 

L’ Amministrazione garantisce la puntualità ed efficacia dell’azione tesa alla prevenzione del fenomeno mobbing e alla repressione delle sue manifestazioni.

 

Il Comitato paritetico sul fenomeno mobbing collabora con il Datore di Lavoro (nelle forme, modalità ed indirizzi dettati) all’effettiva tutela del diritto dei lavoratori dell’Ateneo (tecnici, amministrativi, lettori, ricercatori e docenti) a non subire attacchi alla dignità personale.

 

Anche le condizioni di “ascolto”, assistenza e cura dei lavoratori “mobbizzati” che coinvolgono il Comitato devono esaltare l’autonomia dello stesso nell’ambito di appropriate linee di indirizzo stabilite dal Datore di Lavoro.

 

 

Art. 21 – Dipendenti disabili

 

L’Università si impegna ad individuare criteri certi di priorità nell'impiego flessibile del personale, compatibile con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266. Questi criteri saranno oggetto di contrattazione con le OO.SS.e la RSU

In particolare l’impegno è di abbattere tutte le barriere per l’accesso dei lavoratori disabili alle sedi e strumenti di lavoro, ivi compresi quelli informatici, come previsto dalla legge 4/2004.

Vanno inoltre previsti tutti gli strumenti necessari al pieno coinvolgimento professionale di detto personale.

 

Art. 22 – Indennità di lavoro disagiato e di rischio

 

Si confermano gli accordi vigenti.

 

Art. 23 – Diritto allo studio

 

Si conferma l’accordo vigente. Deve essere garantita la comunicazione per la presentazione delle domande.

 

Art. 24 – Congedi parentali

 

Il congedo facoltativo post parto è fruibile anche in modo frazionato (non c'è l'obbligo di usufruirne a settimane intere).

 

Art. 25 – Attività culturali e ricreative

 

In sede di contrattazione integrativa saranno disciplinate le modalità di erogazione dei servizi, i tempi ed i modi di fruizione, l'organizzazione e quant'altro necessario al corretto ed efficace impiego delle risorse strumentali, umane e finanziarie, ai sensi dall'art. 21 del DPR 319/90.

 

Art. 26 – Permessi brevi retribuiti e non

 

Si confermano gli accordi vigenti, armonizzandoli con le previsioni migliorative introdotte dal nuovo Contratto Collettivo nazionale di Lavoro.

 

Art. 27 – Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa.

 

Nel rispetto delle disposizioni del CCNL, ogni volta che l’Amministrazione ha richieste di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale e viceversa è tenuta ad accoglierle e darne informazione alle OO.SS e alla RSU.

Gli eventuali risparmi derivanti da tali trasformazioni dovranno essere impegnati per promuovere l’occupazione:

  1. prioritariamente per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno;
  1. eventuali ulteriori risparmi per promuovere l’occupazione.

 

Art. 28 – Direttiva Cantieri e "Legge Merloni"

 

In sede di contrattazione sarà deciso se continuare ad applicare l'articolo 18 della "legge Merloni-ter" (manca la previsione diretta della sua applicazione all'Università; legge sull'Autonomia dell'Università). Deve essere in ogni caso ristrutturato "l'Ufficio Tecnico" secondo i criteri congiuntamente disposti dalla Merloni-ter e dal decreto legislativo 494/96.

 

Art. 29 –Ferie, Festività e Santo Patrono

 

Fermo restando l’accordo vigente, si richiede, relativamente alle ferie, l’applicazione del D.lgs. 213/2004.

Per tutte le strutture dell’Ateneo, indipendentemente dalla loro dislocazione, la festa del Santo Patrono è il 24 giugno.

In sede di contrattazione integrativa si individueranno le modalità per colmare l’ingiustizia tra i vecchi assunti e i neo-assunti relativamente alle ferie.

 

Art. 30 – Diritti Sindacali

 

L'amministrazione riconosce la possibilità di organizzare assemblee in orario di lavoro nelle sedi decentrate per almeno 40 ore annue in aggiunta al monte ore previsto dal contratto nazionale per le assemblee generali di tutti i lavoratori.

A questo fine l’Amministrazione ha l’obbligo di assicurare, su richiesta delle OO.SS. e delle R.S.U., anche la disponibilità di locali idonei alla svolgimento delle assemblee programmate, come stabilito dall’art. 20 delle legge 300/1970.

Le OO.SS. e le R.S.U. hanno altresì il diritto di affiggere, su appositi spazi, che l’Amministrazione ha l’obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all’interno delle strutture, pubblicazioni, testi e comunicati riguardanti materie di interesse sindacale e del lavoro, così come stabilito dall’art. 25 della legge 300/1970.

 

31 Personale che opera nelle aziende ospedaliere universitarie

 

Ferma restando la necessità di una rapida applicazione dell’art. 28 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (inquadramento giuridico ed economico nelle relative categorie), in sede di contrattazione integrativa saranno definiti tutti gli strumenti necessari per garantire al personale che opera presso le Aziende Ospedaliere-Universitarie una piena e corretta applicazione del Contratto Nazionale.

 

Art. 32 – Assenze per malattia

 

Per le assenze per malattia fino a 2 giorni non è necessario l’invio del certificato medico. Per tutto il resto si rinvia al Contratto Collettivo nazionale di Lavoro.

 

Art. 33 – Congedi per motivi di famiglia e di studio

 

In base a quanto disposto dall’art. 23 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, le parti convengono che la concessione dei congedi per motivi di studio sarà disciplinata da un apposito accordo fra le parti, che assicuri criteri oggettivi, trasparenza e forme di controllo sulla concessione dei permessi in questione.

Almeno una volta l’anno si svolgerà un incontro tra Amministrazione, OO.SS. ed RSU per verificare la concessione dei permessi per motivi di famiglia e di studio, quelli non concessi e le ragioni di tale diniego.

 

Art. 34 – Copertura assicurativa

 

In sede di contrattazione integrativa sarà effettuata una ricognizione delle polizze esistenti a favore dei dipendenti e dei rischi coperti, per garantire che tutti i lavoratori dell’Ateneo, nello svolgimento delle loro attività, siano adeguatamente coperti.

 

Art. 35 – Servizi essenziali

 

Si conferma l’accordo vigente.

 

Art. 36 – Verifica e controllo degli accordi

 

La verifica periodica degli accordi è riservata alla contrattazione d'Ateneo, a richiesta delle parti interessate, e sarà effettuata a cadenza almeno semestrale.

 

 

Firenze, 7 novembre 2005

 
ultimo aggiornamento: 11-Set-2005
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