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CISL - Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori - Federazione Università Firenze
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Proposta dell'Amministrazione del 7 febbraio 2003

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Università per il personale Tecnico e Amministrativo sottoscritto in data 9 agosto 2000;

VISTO l'"Accordo concernente la revisione delle attuali modalità di liquidazione dell'indennità di rientro pomeridiano e dei servizi sostitutivi di mensa" sottoscritto in data 12 settembre 2000;

VISTO l'Accordo decentrato del 30 gennaio 2001 e la necessità di sostenere la prima fase del cambiamento organizzativo anche con un aggravio di lavoro e formativo per il personale;

VISTI i verbali del Collegio dei Revisori dell' 8 e 9 maggio 2000, del 13 giugno 2000, del 21 novembre 2000, del 19 dicembre 2000, dell'11 aprile 2001 e del 6 marzo 2002 in materia di Indennità di Rientro Pomeridiano;

VISTI, altresì, i rilievi formulati in data 15 maggio 2002 dall'Ispettore Generale Capo del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTA la comunicazione del 29 luglio 2002 inviata dal Direttore Amministrativo anche alle Rappresentanze Sindacali Unitarie ed alle Organizzazioni Sindacali, nella quale si evidenzia la necessità di risolvere la "questione" tempestivamente ed efficacemente;

RITENUTO doversi procedere ad una nuova, anche se transitoria, definizione del trattamento accessorio del personale tecnico e amministrativo secondo quanto previsto dagli articoli 67 e 68 del vigente CCNL;

VISTO il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2002, nell'ambito del quale, ai sensi dell'articolo 67 e per le finalità di cui all'articolo 68 risultano stanziati:

€ 6.207.881 corrispondente al fondo articolo 67 del CCNL

€159.585 per le finalità previste dall'articolo 68 comma 2 lettera b) del medesimo CCNL ;

VISTO l'accordo del 18 luglio 2001 ed in particolare l'articolo 3 in cui si fa riferimento, per l'individuazione delle posizioni, ai criteri concertati fra le parti nella riunione del 17 luglio 2001;

VISTO l'accordo decentrato sottoscritto in data 20 dicembre 2001 in cui le parti concordano di considerare ultrattivi gli accordi vigenti in Ateneo fino alla completa applicazione degli articoli 74 e 57 ed i conseguenti reinquadramenti del personale;

VISTO il "Protocollo di Intesa" sottoscritto in data 18 aprile 2002 in merito alle azioni da intraprendersi per la predisposizione e l'attuazione di un appropriato piano di programmazione triennale del fabbisogno di personale tecnico e amministrativo, contemplante anche i necessari processi di mobilità interna, di formazione e di riclassificazione professionale del personale già in servizio in Ateneo;

TRA

La Direzione politico-amministrativa, le Rappresentanze Sindacali Unitarie e le Organizzazioni Sindacali Unitarie dell'Università degli Studi di Firenze

SI CONVIENE E SI STIPULA

quanto segue:

Art. 1 - Fondo articolo 67 CCNL

Le somme del Bilancio di Previsione 2003 occorrenti all'erogazione della già "Indennità di Rientro Pomeridiano" restano nel fondo ex art. 67 del CCNL gia' disponibile, tra l'altro, per la produttività collettiva ed il miglioramento dei servizi e le progressioni orizzontali del personale.

Art. 2. - Quota incentivante

La quota incentivante prevista nella tabella A dell'"Accordo decentrato siglato il 30 gennaio 2001" verra' progressivamente riassorbita:

-a decorrere dal gennaio 2003, data dell'approvazione atti, per le persone inquadrate nella categoria EP per effetto delle procedure selettive di cui all'articolo 74 comma 5, lettera c) del CCNL;

-a decorrere dal 31 dicembre 2003 per le persone inquadrate nelle categorie C e D per effetto delle procedure selettive di cui all'articolo 74, comma 5, lettera c), stante che a quella data esse avranno maturato i requisiti per la progressione orizzontale di cui all'art 56 del vigente CCNL;

La quota incentivante prevista nella tabella B dell'"Accordo decentrato siglato il 30 gennaio 2001" cesserà a decorrere dal mese di gennaio 2003 per le persone inquadrate nelle categorie EP, D, C per effetto delle procedure selettive di cui all'articolo 74 comma 5, lettera c) del vigente CCNL.

L'erogazione della quota A che della quota B cesserà, comunque, per tutto il personale con la decorrenza dell'approvazione atti della prossima progressione verticale e cio' indipendentemente dal fatto che i singoli siano stati interessati o meno a titolo individuale dall'effettivo passaggio di categoria dandosi le parti atto che a quella data i nuovi inquadramenti saranno da ritenere effettivi e definitivi nell'ambito della vigenza contrattuale.

Art. 3. -Progressione economica all'interno della categoria

Le procedure di selezione, previste dall'articolo 56 comma 2 del CCNL, risulteranno attivate a partire dal 1 gennaio 2003 e dovranno concludersi entro il 31 dicembre 2003, come convenuto nell'accordo decentrato del 30 gennaio 2001.

In analogia con i meccanismi utilizzati per la precedente progressione economica orizzontale, tali procedure selettive riguarderanno le persone che, entro tale data, abbiano maturato tre anni di servizio nella posizione economica immediatamente inferiore. I relativi importi saranno attinti pro quota dalle risorse di cui all'articolo 68, comma 2.

Per la determinazione dei criteri generali da adottare per la selezione di cui all'articolo 59 del CCNL si manterranno i requisiti e gli indicatori ponderati come definiti ai commi 2 e 3 dello stesso articolo del CCNL.

Art. 4. - Indennità di responsabilità per le categorie B-C-D

Per gli anni 2003 e 2004, a fronte dello straordinario impegno organizzativo necessario ad attuare la nuova struttura organizzativa dell'Ateneo, il fondo destinato alle indennità di responsabilità per le persone di categoria B, C e D, di cui all'articolo 68 comma 2, lettera b), viene incrementato di € 50.000 a valere sulle risorse destinate all'articolo 68, comma 2, lettera d).

Tali importi di indennita', aggiuntive a quanto gia' definito con il decreto dirigenziale numero 416/2002, differenziate in relazione al tipo ed al livello di responsabilità gestionale o di funzione specialistica prevista dal modello organizzativo dell'Ateneo, verranno erogate secondo criteri da definire tra le parti sindacali entro il mese di marzo 2003.

Art. 5 Destinazione delle quote incentivanti di cui all'accordo decentrato del 30/1/2001

Le parti si danno atto che nel rispetto degli accordi vigenti e delle norme di legge, di contratto e dei regolamenti di Ateneo, che disciplinano le progressioni verticali e l'accesso dall'esterno, si darà corso all'emissione di un bando ed alla creazione di graduatorie utili al rispetto di quanto all'uopo sancito con l'accordo del 18 aprile 2002, nei limiti dei vincoli di bilancio ivi richiamati.

Gli inquadramenti effettivi avverranno progressivamente con le seguenti decorrenze:

- dal 1 luglio 2002 secondo l'ordine delle graduatorie e principi di priorità da definirsi consensualmente tra le parti fino alla concorrenza delle somme già stanziate in bilancio per tale titolo nel rispetto delle norme definite dalla legge 27 dicembre 2002 n. 289, articolo 34 commi 2 e 3.

- dalla data di approvazione atti della stessa procedura di progressione verticale, e comunque con data successiva al 31 12 2003, per il restante personale in graduatoria nell'ambito delle risorse finanziarie resesi via via disponibili a seguito della cessazione dell'erogazione delle quote incentivanti tabelle A e B dell'accordo citato sopra all'articolo 2

- dalla data successiva alle precedenti e coincidente con quella in cui le parti individueranno la disponibilità di risorse finanziarie nell'ambito dei vincoli legali e di bilancio vigenti, per tutte le eventuali persone della predetta graduatoria ed eventualmente non ancora inquadrate.

art. 6. - Istituto "Indennità di Rientro Pomeridiano"

A decorrere dal mese successivo all'entrata in vigore del presente accordo, si ritiene superato l'istituto dell'"Indennità di Rientro Pomeridiano" e le norme che ne disciplinano l'erogazione.

Art.7 - Norma Finale

Il presente accordo ha durata fino all'entrata in vigore del CCNL quadriennale successivo all'attuale, salvo diverse sopravvenute intese da concordarsi fra le parti.

L'efficacia del presente accordo è subordinata agli esiti positivi delle procedure di perfezionamento previste dall'articolo 5, comma 3, del vigente CCNL, nonché al parere positivo del Comitato Tecnico Consultivo.


Letto, confermato e sottoscritto

 
ultimo aggiornamento: 07-Feb-2003
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