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CISL - Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori - Federazione Università Firenze

Accordo sul Contratto Integrativo 2001

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE

"Proposta dell'Amministrazione concernente l'articolazione e la definizione della "Contrattazione Collettiva Integrativa", avviata nella seduta del 3 novembre 2000, di cui all'art. 4 del nuovo CCNL di comparto per il personale tecnico e amministrativo.- Applicazione dell'art.74, comma 5, lettera c),del medesimo CCNL.- Definizione ed attuazione del piano di sviluppo e del correlato piano formativo scaturenti dall'integrazione tra quanto previsto dal "Protocollo di Intesa" sottoscritto fra le parti in data 19 aprile 1999 in materia di " nuova organizzazione del lavoro" e quanto recato dal predetto e nuovo CCNL di Comparto."

PREMESSE

VISTO il "Protocollo di Intesa" sottoscritto in data 19 aprile 1999 dalla Direzione Politico-Amministrativa, dalle Rappresentanze Sindacali Unitarie e dalle Organizzazioni Sindacali dell'Ateneo in merito alle azioni da intraprendersi per lo sviluppo professionale del personale tecnico e amministrativo dell'Ateneo, correlate alla "nuova organizzazione del lavoro" di cui alle lenee guida individuate dal Consiglio di Amministrzione nella seduta del 16 febbraio 1999, in attuazione, in generale, dei nuovi "principi" recati dal Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n.29 (e sue successive modificazioni e/o integrazioni) ed, in particolare, dall'art. 1, comma 1, lettera c) e dall'art.6 del medesimo decreto legislativo;

ATTESO che la "nuova organizzazione del lavoro" prospettata andava e va realizzata gradualmente e nel rispetto del vigente quadro di riferimento normativo e contrattuale, nonché di quanto previsto in materia di relazioni sindacali;

VISTI i successivi "accordi" sottoscritti tra le parti in attuazione del predetto "Protocollo di Intesa" ed, in particolare, quello sottoscritto in data 23 maggio 2000 e concernente il "processo di autovalutazione" di cui all'art.9, punto a), del medesimo "Protocollo";

VISTE le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30 giugno 2000 in materia di "nuova struttura organizzativa dell'Amministrazione Centrale dell'Ateneo" e in ordine al concreto avvio del processo di "riposizionamento" del personale tecnico e amministrativo dell'Ateneo stesso;

VISTO l'art.10 del predetto "protocollo d'intesa" che prevede, in relazione all'attuazione del processo di "riposizionamento" prospettato, l'adozione di specifiche misure incentivanti il processo medesimo;

VISTO il nuovo CCNL di comparto per il personale tecnico e amministrativo, sottoscritto in data 9 agosto 2000;

VISTO l'art. 13 del più volte citato "protocollo d'intesa", secondo cui lo stesso avrebbe potuto essere, nel tempo, oggetto di verifiche e avrebbe potuto, quindi, subire modificazioni e/o integrazioni;

CONSIDERATO che tale contratto di lavoro reca (Parte seconda - Titolo I) nuove e specifiche norme in materia di "revisione del sistema di classificazione" e nuovi e rilevanti strumenti in materia di valorizzazione e sviluppo professionale del personale tecnico e amministrativo delle università;

RILEVATO che può e deve risultare funzionale alle esigenze di riorganizzazione dell'Ateneo incardinare l'applicazione di tali nuove norme e di tali nuovi strumenti al complessivo "piano di sviluppo" organizzativo e professionale già avviato a fronte di quanto precedentemente convenuto e stipulato, al riguardo, con il predetto "protocollo d'intesa" del 19 aprile 1999 e con il successivo "accordo" sottoscritto fra le parti il 23 maggio 2000;

ATTESO, al riguardo, che le procedure di (auto)valutazione delle competenze (conoscenze e capacità) e le correlate procedure di formazione, verifica, certificazione e selezione previste dai surrichiamti "accordi" - e da progettarsi ed attuarsi sia al fine, in generale, di migliorare l'efficienza dei servizi, sia al fine, in particolare, di (ri)qualificare e riposizionare professionalmente il personale in funzione delle nuove esigenze organizzative dell'Ateneo - debbono risultare integrate con quelle previste dall'art.74, comma 5, lettera c) del CCNL che reca specifiche previsioni in ordine alla prioritaria attuazione di procedure di riposizionamento, da avviarsi e concludersi entro il 31 dicembre 2001 per il personale appartenente alle ex qualifiche V, VII ed VIII che abbia maturato cinque anni di anzianità, per il passaggio, rispettivamente, alle categorie C, D ed EP, entro i limiti previsti dal comma 7 della stessa disposizione;

ATTESO che le parti pubbliche e sindacali - nel dare avvio, in data 3 novembre u.s., alle trattative di negoziazione decentrata finalizzate alla definizione del "contratto collettivo integrativo" di cui all'art.4 del più volte richiamato nuovo CCNL di comparto - hanno riaffermato la volontà di incardinare i principi, gli obiettivi e le statuizioni del predetto "Protocollo di Intesa" del 19 aprile 1999 nell'ambito del nuovo contesto di riferimento normativo, adottando opportune strategie che consentano un'applicazione coerente del "Protocollo" in questione con il predetto e nuovo contesto rappresentato dal vigente CCNL;

RILEVATO che l'art. 74, comma 2, del nuovo CCNL stabilisce che le procedure di selezione avviate prima della data di sottoscrizione definitiva del CCNL in parola debbono comunque essere portate a termine;

CONSTATATO che le procedure di selezione previste dall'art. 9, lettera a) del surrichiamato "protocollo di intesa" sono state avviate in data 16.6.2000 con avviso prot. n. 6663/pos.1/O;

ATTESO, altresì, che l'avvio dei predetti processi di miglioramento professionale del personale, correlato alle molteplici e complesse innovazioni organizzative via via individuate ed apportate dagli organi di governo dell'Ateneo, ha coinvolto, e coinvolgerà ancora, tutto il personale tecnico ed amministrativo in servizio nell'Ateneo medesimo;

CONSIDERATO che tale coinvolgimento ha comportato, e comporterà ancora, per il medesimo personale, un notevole impegno - peraltro reso ancora più gravoso dalle acclarate carenze di organico - già in parte compensato, ma da compensare ulteriormente e maggiormente, con apposite quote incentivanti, la cui determinazione ed erogazione era ed è consentita sia dal vecchio quadro di riferimento contrattuale (art.13, commi 3 e 4, del D.P.R. n.319/90, richiamato dal precedente CCNL di comparto) che dal nuovo (art. 67, commi 3 e 4, del nuovo CCNL di comparto);

CONSIDERATO che il cambiamento organizzativo prospettato ed il correlato, necessario e non più differibile "piano di sviluppo" del personale tecnico e amministrativo dell'Ateneo ha già richiesto e richiederà ancora un notevole, ancorché graduale, impegno finanziario per far fronte alle spese fisse e obbligatorie, nonché a quelle accessorie, per il personale medesimo, e che tale impegno finanziario non risulta sostenibile con l'attuale misura delle risorse fin qui allocate in bilancio;

VISTO il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2000, nell'ambito del quale, per le finalità sopra esposte e ai sensi delle surrichiamate previsioni contrattuali, risultavano stanziate apposite risorse finanziarie, già impegnate e destinate, per un importo pari a lire 2.000.000.000=, ad aumentare il trattamento economico accessorio spettante al personale tecnico ed amministrativo per l'esercizio finanziario 2001;

VISTO il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2001, nell'ambito del quale, ai sensi dell'art. 67,comma 4, del nuovo e vigente CCNL di comparto, risultano già stanziate, nei cap. S.1.2.3.4. ed 1.2.3.10, apposite risorse finanziarie destinate alle finalità di cui all'art. 68 del medesimo CCNL;

ATTESO, infine, che - ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 3, del vigente CCNL, in materia di controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di Bilancio - le risorse finanziarie destinate a tale "contrattazione" debbono risultare congrue e compatibili con i predetti vincoli;

TRA

la Direzione Politico-Amministrativa, le Rappresentanze Sindacali Unitarie e le Organizzazioni Sindacali dell'Università degli Studi di Firenze

si SOTTOSCRIVE

il seguente "Accordo":

Accordo concernente l'articolazione e la definizione della "Contrattazione Collettiva Integrativa", avviata nella seduta del 3 novembre 2000, di cui all'art. 4 del nuovo CCNL di comparto per il personale tecnico e amministrativo.- Applicazione dell'art.74, comma 5, lettera c),del medesimo CCNL.- Definizione ed attuazione del piano di sviluppo e del correlato piano formativo scaturenti dall'integrazione tra quanto previsto dal "Protocollo di Intesa" sottoscritto fra le parti in data 19 aprile 1999 in materia di " nuova organizzazione del lavoro" e quanto recato dal predetto e nuovo CCNL di Comparto.

TRA

la Direzione Politico-Amministrativa, le Rappresentanze Sindacali Unitarie e le Organizzazioni Sindacali dell'Università degli Studi di Firenze

si CONVIENE e si STIPULA

quanto segue:

Art.1.- Le trattative di contrattazione decentrata - formalmente apertasi il 3 novembre 2000, ai sensi dell'art.4 del CCNL - si svolgono, con sedute almeno quindicinali, su piattaforme presentate dalle parti e secondo modalità, oggetto di successivo accordo, che potranno anche prevedere la necessità e/o opportunità di ricorrere all'istituzione di apposite "commissioni tecniche" su specifiche materie di contrattazione.

Art.2.- Stante il processo riorganizzativo in atto nell'Ateneo, le parti si impegnano a definire prioritariamente - e comunque entro e non oltre il 15 marzo 2001 - le materie aventi attinenza con la "nuova organizzazione del lavoro".

Art.3.- Correlativamente, l'Amministrazione - tenuto conto di quanto previsto dall'art.59, comma 1, del vigente CCNL di comparto - avvierà, entro e non oltre il 15 marzo 2001, e completerà, entro il 31 dicembre 2001, le procedure di selezione di cui all'art. 56 del predetto CCNL, fermi restando i seguenti criteri applicativi:

     

  1. a tutto il personale - attesi i processi formativi già effettuati a fronte delle innovazioni organizzative da tempo introdotte nell'Ateneo e considerata la crescita professionale derivata dall'esperienza lavorativa - sono riconosciute , e vanno conseguentemente valutate, sulla base dei curricula professionali e formativi, le nuove competenze (conoscenze e capacità) già acquisite dal personale medesimo;
  2.  

     

  3. gli effetti giuridici ed economici dei relativi "passaggi di classe" avranno decorrenza come segue:
  4.  

     

  • dal 9 agosto 2000, o dalla data di raggiungimento dell'anzianità prescritta dai commi 3 e 4 dell'art. 56 del vigente CCNL, per il personale inquadrato nella categoria B, posizione economica B1;
  •  

     

  • dal 1° gennaio 2001 per il personale diversamente inquadrato che entro tale data abbia maturato l'anzianità prevista dal comma 2 del suddetto art. 56,
  •  

     

  • dalla data di maturazione della predetta e prescritta anzianità di cui al comma 2 dell'art.56 per il personale che maturerà tale anzianità tra il 1° gennaio 2001 ed il 31 dicembre 2001;
  •  

     

  1. le successive procedure di selezione previste, a cadenza biennale, dal comma 2 dell'art.56 risulteranno attivate con effetto dal 1° gennaio 2003 e dovranno essere ultimate entro e non oltre il 31 dicembre 2003.
  2.  

Art.4 - L'Amministrazione, altresì, avvierà entro e non oltre il 15 marzo 2001 e definirà, entro e non oltre il 31 dicembre 2001, le procedure di selezione, richiamate in premessa, di cui all'art.74, comma 5 , lettera c).

Art.5.- L'Amministrazione, ai fini del completamento delle procedure di selezione, di cui all'avviso del 16 giugno 2000, prot. n. 6663/pos.1/O, avviate ai sensi dell'art. 9, lettera a), del surrichiamato "protocollo d'intesa" del 19 aprile 1999, si impegna ad avviare tempestivamente i processi formativi finalizzati anche alla riqualificazione professionale del personale - da progettarsi ed attuarsi sulla base dei criteri generali negoziati ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera e), del vigente CCNL - correlandoli alle nuove esigenze organizzative e di professionalità dell'Ateneo e tenuto conto del nuovo e sperimentale "sistema professionale" del personale (di cui all'art.8 del predetto "protocollo d'intesa" del 19 aprile 1999), per grandi linee già individuato, ma suscettibile di modificazioni e/o integrazioni.

Art.6.- Atteso che le azioni di cambiamento organizzativo già intraprese e/o ancora da intraprendersi dall'Amministrazione per la realizzazione della suddetta "nuova struttura organizzativa" dell'Ateneo coinvolgono e coinvolgeranno, sempre di più, tutto il personale tecnico e amministrativo dell'Ateneo medesimo, lo stesso parteciperà ai predetti processi formativi, e ciò indipendentemente dalle correlate selezioni per l'accesso a categorie professionali superiori a quelle di appartenenza.

Art. 7- Le parti concordano che, in applicazione dell'art. 3 del presente accordo, giusto quanto previsto dall'art. 68, comma 2, lettera a), del vigente CCNL e tenuto conto delle effettive e nuove esigenze organizzative dell'Ateneo, le risorse aggiuntive allocate nel Fondo Trattamento Accessorio e destinate al finanziamento delle procedure previste dall'art.3 del presente accordo, risultano determinate relativamente all'anno 2001, su base annua, nella misura massima di Lire 3.600.000.000.= . Giusto quanto previsto dall'art.68, comma 3, del vigente CCNL, al termine dell'esercizio finanziario 2001, le somme destinate ai passaggi a posizioni retributive superiori nell'ambito della stessa categoria, rapportate su base annua, vengono trasferite permanentemente dal predetto Fondo nei competenti capitoli di Bilancio.

Art. 8- Le parti concordano che l'aggravio di lavoro e formativo scaturente per il personale dalle nuove modalità gestionali già introdotte e/o ancora da introdursi nell'Ateneo, risulterà sostenuto ed incentivato, in tale fase del cambiamento organizzativo prospettato, con apposite risorse aggiuntive determinate, complessivamente e relativamente all'anno 2001, in Lire 3.400.000.000=.

Tali risorse aggiuntive saranno distribuite in maniera da corrispondere mensilmente al personale inquadrato nelle categorie B, C, D una specifica indennità di incentivazione nella misura indicata nell'allegata Tabella "A". Tale indennità risulterà integrata, secondo le misure di cui all'allegata Tabella "B", di una ulteriore quota incentivante da liquidare al personale partecipante alle procedure di selezione di cui al surrichiamato avviso di selezione del 16 giugno 2000, prot. n. 6663/pos.1/O.

Art. 9- E fatta salva la possibilità, per il personale in servizio alla predetta data del 16 giugno 2000 e che non abbia ancora risposto al predetto "avviso" , di presentare domanda, entro il 15 marzo 2001, di partecipazione alle previste procedure di selezione.

La presentazione della domanda è condizione indispensabile per accedere alle quote incentivanti di cui alla surrichiamata ed allegata Tabella "B".

Art. 10 - Le parti - atteso che le risorse aggiuntive di cui agli artt.7 e 8 del presente accordo risultano e debbono risultare finalizzati alla riqualificazione professionale del personale correlata alla nuova organizzazione del lavoro, in generale, e a promuovere, in particolare, effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza ed efficacia dell'Amministrazione e di qualità dei servizi istituzionali erogati - si obbligano a ricalcolare gli importi in relazione al reclutamento di nuovo personale a tempo indeterminato e/o a modificazioni dello status giuridico e/o economico di tale personale, e/o a cessazioni dal servizio del personale medesimo, tali da implicare una riformulazione delle quote incentivanti da liquidarsi, anche con conguagli in corso d'anno o a fine anno.

Art.11 - Le parti concordano che:

     

  1. le predette risorse si riferiscono esclusivamente all'esercizio finanziario 2001 (e ciò anche nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4, comma 4, del vigente CCNL), e vanno utilizzate e liquidate in via transitoria e comunque non oltre la definizione dei processi di riqualificazione e riclassificazione di cui al presente accordo;
  2.  

     

  3. le quote incentivanti di cui alla Tabella "A" allegata al presente accordo, verranno liquidate al personale a decorrere dalla mensilità di febbraio prossimo venturo, con effetto dal 1° gennaio 2001;
  4.  

     

  5. le quote incentivanti di cui alla Tabella "B" allegata al presente accordo risulteranno liquidate con effetto dal 1° febbraio;
  6.  

     

  7. in ogni caso, entrambe le quote incentivanti saranno correlate alla proficua partecipazione del personale ai processi formativi correlati alla riorganizzazione del lavoro.
  8.  

Art. 12- Le parti concordano, altresì, che, in relazione agli effettivi e definitivi reinquadramenti giuridico-economici del personale interessato dai processi di selezione finalizzati ai passaggi di categoria e, in ogni caso, alla fine dei processi formativi e/o selettivi cui il medesimo personale è risultato interessato, le risorse complessivamente necessarie per i predetti reinquadramenti risulteranno riassorbite e trasferite, per la parte aggiunta al Fondo Trattamento Accessorio nella misura di cui all'art.8 del presente accordo, ai competenti capitoli di Bilancio destinati al trattamento economico fondamentale del personale tecnico ed amministrativo.

Art.13 - I necessari processi formativi si svolgeranno secondo un appropriato "piano" i cui criteri generali vanno definiti e concordati tra le parti entro e non oltre il 15 marzo 2001.

Art.14 - L'Amministrazione si impegna a reperire nel bilancio 2001 le risorse finanziarie non ancora disponibili, ma necessarie per l'attuazione delle varie fasi previste dal presente accordo.

Art.15- L'efficacia del presente accordo è subordinata agli esiti positivi delle procedure di perfezionamento previste dall'art. 5, comma 3, del vigente CCNL.

.

Firenze, 30 gennaio 2001

Letto, confermato e sottoscritto

Per l'Amministrazione:

Il Delegato del Rettore per le Relazioni Sindacali

(Prof.ssa Franca Alacevich)

Il Direttore Amministrativo

(Dott. Gaetano Serafino)

Per le Rappresentanze Sindacali Unitarie:

 

Per le Organizzazioni Sindacali:

C.G.I.L.

C.I.S.L.

U.I.L.

SNALS

CISAPUNI

ALLEGATI

TABELLA A

Quote incentivanti da correlare al processo formativo

 

  b1          1.128.000

  b2          1.128.000

  b3          1.128.000

  c1          1.128.000

  c2          1.128.000

  c4          1.128.000

  d1          1.128.000

  d2          1.128.000

TABELLA B

Quote integrative di incentivazione

 

  b1          772.000

  b2          272.000

  b3          272.000

  c1          372.000

  c2          372.000

  c4          372.000

  d1          372.000

  d2          372.000

 

  

 
ultimo aggiornamento: 07-Feb-2001
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