Salta gli elementi di navigazione
banner
logo ridotto
logo-salomone
CISL - Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori - Federazione Università Firenze
Home page > Documenti > 2015 > Dal Nazionale - NOTA SU LEGGE DI STABILITA' E DECRETO MILLEPROROGHE

Dal Nazionale - NOTA SU LEGGE DI STABILITA' E DECRETO MILLEPROROGHE

 CIRCOLARE 7 GENNAIO 2015 NOTA SU LEGGE DI STABILITA E DECR-1.pdf CIRCOLARE 7 GENNAIO 2015 NOTA SU LEGGE DI STABILITA E DECR-1.pdf

 

Prot. n. 12/A11
Roma, 7 gennaio 2015

Ai Segretari Regionali
Ai Segretari Provinciali
Ai Segretari Aziendali
Ai Referenti Aziendali
LORO SEDI

OGGETTO: Legge di Stabilità 2015 e Decreto “Milleproroghe”

Carissimi,>


dopo la terza lettura alla Camera e il relativo voto nella giornata del 22 dicembre u.s. il Parlamento ha approvato definitivamente il testo della Legge i Stabilità 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 300 -Supplemento Ordinario n.99 - del 29 dicembre 2014 (Legge n. 190 - "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato").


La predetta legge, che consta di un unico articolo composto da 735 commi, entra in vigore il 1° gennaio 2015, fatte salve specifiche decorrenze reviste dalle singole norme e assume un valore complessivo pari a circa 36 mld i euro.

In considerazione della particolare complessità del testo della nuova Legge, si riporta a seguire una tabella di sintesi con le principali novità 'interesse generale per tutti i lavoratori, anche di carattere previdenziale e iscale, a cui seguono in dettaglio le disposizioni concernenti il Pubblico mpiego con particolare riferimento ai comparti Università e AFAM.

DISPOSIZIONI DI INTERESSE GENERALE

Bonus 80 euro: norme di stabilizzazione del bonus (commi 12-15) L’intervento ha l'obiettivo di stabilizzare le norme sul c.d.
"Bonus 80 euro" per i lavoratori dipendenti o assimilati con reddito fino a 24.000 euro l’anno.
Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori esidenti all'estero
(comma 14)
 Ai fini delle imposte sui redditi è escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il 90% degli
emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all'estero, abbiano svolto
documentata attività di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che dalla data di entrata in vigore del decreto legge n. 78/2010 ed entro i sette (e non più cinque) anni solari successivi vengano a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato.
Tassazione buoni pasto
(commi 16-17)
Dal 1° luglio 2015 viene elevato da 5,29 a 7 euro la quota di tassazione soltanto se il buono pasto è reso in formato elettronico.
Deduzione del costo del lavoro dall’IRAP
(commi 20-23)
Prevista la deduzione integrale dall’IRAP del costo del personale a tempo indeterminato e un credito d’imposta pari al 10% dell’imposta liquidata in dichiarazione per i contribuenti senza dipendenti. La norma avrà un costo complessivo pari a circa 6, 5 mld di euro.
 TFR in busta paga
(commi 26-32)
In via sperimentale, in relazione ai periodi di paga decorrenti
dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018, i lavoratori dipendenti del settore privato, esclusi i lavoratori domestici e i lavoratori del settore agricolo, che abbiano un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi presso il medesimo datore di lavoro, possono richiedere al datore di lavoro medesimo, entro i termini definiti con successivo DPCM, di percepire la quota maturanda del TFR (ex articolo 2120 c.c.), compresa
quella eventualmente destinata ad una forma pensionistica complementare. La manifestazione di volontà, qualora esercitata, è irrevocabile fino al 30 giugno 2018. In assenza di espressione di volontà, resta ferma la normativa vigente.
Bonus ristrutturazioni edilizie/risparmio energetico
(commi 47-48)
Per tutto il 2015 sono confermate le agevolazioni esistenti, pari al 50% per le prime case e al 65% per le seconde.
Norme sui requisiti
contributivi per l'accesso alla pensione
comma 113)
Si tratta delle cd "penalizzazioni" legate al conseguimento della pensione in anticipo rispetto alle decorrenze di legge: viene prevista l'eliminazione della relativa norma contenuta nella Riforma Fornero. In pratica, si fa riferimento ai soggetti che maturano il requisito di anzianità contributiva per l’accesso al trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2017 nei confronti dei quali non troveranno applicazione le penalizzazioni (riduzioni della pensione) previste per l’accesso alla pensione anticipata (ossia prima dei 62 anni).
Sgravi contributivi per assunzioni a tempo indeterminato previsti al fine di promuovere forme di occupazione stabile
(comma 118)
Previsto in favore dei datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, uno sgravio contributivo. Lo sgravio e' riferito alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato (eccetto apprendistato e dei contratti di lavoro domestico) decorrenti dal 1° gennaio 2015 e relativi a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015. Lo sgravio è riconosciuto per un periodo massimo di 36 mesi, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua e fatti salvi i casi in cui comunque la legge lo esclude.
Bonus Bebè
(commi 125-131),
Riconosciuti 80 euro al mese, per ogni figlio nato o adottato tra il 2015 e il 2017, per i nuclei famigliari con ISEE non superiore a 25 mila euro.
Cure termali
(comma 301)
Si prevede la soppressione della norma che vuole le prestazioni economiche accessorie erogate dall'INPS e dall'INAIL con oneri a carico delle rispettive gestioni previdenziali.
Patronati e istituti di
assistenza sociale
(comma 309)
Sono previste modifiche alla legge che ne regola istituzione ed esercizio e ridotti anche gli stanziamenti in loro favore. Nello specifico, si intende introdurre norme volte a
- individuare nuovi criteri di rappresentatività minimi ai fini della costituzione dei patronati (basati sulla densità abitativa delle province in cui gli istituti operano);
- ampliare l’ambito delle attività esercitabili dagli istituti privati;
- garantire maggiore trasparenza gestionale (con l’introduzione dell’obbligo di adottare uno schema di bilancio analitico di competenza, redatto secondo modalità definite dal Ministero del lavoro);
- commissariare gli istituti non sufficientemente attivi in relazione alle attività oggetto di finanziamento pubblico e rimodulare le modalità di sostegno, come sopra indicato.
Riorganizzazione Enti
locali
(comma 421 e ss)
In primo luogo il Governo ha dichiarato in esubero il 50% dei dipendenti delle province e il 30% di quelli delle città metropolitane con la possibilità, tuttavia, per gli enti di deliberare una riduzione superiore. Si tratta di circa 20mila
lavoratori. Entro il 1° Aprile gli enti locali dovranno individuare il personale che rimane assegnato agli enti e quello da destinare alle procedure di mobilità, nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale previste dalla normativa vigente.
In pratica entro tale scadenza ogni ente dovrà compilare la
lista delle persone che manterrà per gestire le funzioni rimaste. Gli altri verranno messi in mobilità e si cercherà di
riassorbirli, prioritariamente presso regioni, comuni o, in subordine, verso altre amministrazioni statali con la garanzia, però, di mantenere la medesima posizione giuridica ed economica maturata.
Nelle more della conclusione delle procedure di mobilità il relativo personale rimane in servizio presso le città metropolitane e le province, con possibilità di avvalimento da parte delle regioni e degli enti locali sulla base di apposite convenzioni.
Se il personale interessato dalla mobilità non sarà completamente ricollocato, presso ogni ente di area vasta si dovrà provvedere a definire criteri e tempi di utilizzo di forme contrattuali a tempo parziale del personale non dirigenziale con maggiore anzianità contributiva. Solo dal 2017, se anche l'impiego a tempo parziale non garantirà il
riassorbimento delle eccedenze, partirà «il collocamento in
disponibilità» con annesso taglio in busta paga del 20 per
cento. Disponibilità che durerà due anni. Le eventuali cessazioni scatteranno solo dopo il 30 aprile 2019.
Modifiche al regime
tributario dei fondi
pensione
(commi 621-625)
In particolare, si segnala l'innalzamento dell’aliquota di tassazione dall’11 al 20 per cento per i fondi pensione e dall’11 al 17 per cento per la rivalutazione del TFR (trattamento di fine rapporto).
Modifiche alla riforma
Fornero sulle pensioni
(comma 707)
Viene introdotto un limite ai trattamenti pensionistici, prevedendo che non possano eccedere l’importo che sarebbe stato liquidato secondo le regole di calcolo vigenti prima dell’entrata in vigore della riforma pensionistica (di cui all’articolo 24 del D.L. 201/2011, cd. Riforma Fornero). Ai fini della determinazione del trattamento, si computa l’anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla pensione, integrata dai periodi contributivi maturati tra la data del conseguimento del diritto alla pensione e la data di decorrenza del primo periodo utile ai fini dell’erogazione della pensione medesima. Il limite si applica anche ai trattamenti pensionistici già liquidati alla data di entrata in vigore della legge.
Inoltre resta fermo, in ogni caso, il termine di 24 mesi (per i lavoratori pubblici che accedano al pensionamento con un’età inferiore a quella corrispondente ai limiti di età) per la liquidazione dei trattamenti di fine servizio.

 DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL PUBBLICO IMPIEGO CON
PARTICOLARE RIFERIMENTO AI COMPARTI UNIVERSITA’ E AFAM

 

Pubblico impiego: proroga el blocco della ontrattazione e degli incrementi di stipendi
(commi 254-256)
Si proroga fino al 31 dicembre 2015 il blocco economico della contrattazione nel pubblico impiego, già previsto fino al 31 dicembre 2014 dalla normativa vigente, con conseguente slittamento del triennio contrattuale dal 2015-2017 al 2016-2018; si estende fino al 2018 l’efficacia della norma in base alla quale l'indennità di vacanza contrattuale, da computare quale anticipazione dei benefìci complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale, è quella in godimento al 31 dicembre 2013; si proroga fino al 31 dicembre 2015 il blocco degli automatismi stipendiali del personale non contrattualizzato, ferma restando l’esclusione dal blocco dei magistrati.

La Legge di Stabilità, quindi, pur confermando, da un lato, un ulteriore anno il blocco economico della contrattazione nazionale, dall'altro apre dal 1° gennaio 2015 lo sblocco dei meccanismi di progressione economica e di carriera per il personale contrattualizzato anche dal punto di vista economico. Pertanto qualora nelle singole Istituzioni siano stati attivati nel corso del periodo 2010 – 2014 procedure volte al conseguimento della progressione economica (attribuita solo giuridicamente per effetto delle disposizioni di cui all’art.9 del DL n.78/2010) a partire dal 1° gennaio 2015 le Amministrazioni dovranno automaticamente attribuire al personale i nuovi valori stipendiali conseguenti alla predetta progressione.

 Non è prevista, inoltre, una proroga delle disposizioni di cui al comma 2 bis dell’art.9 del predetto DL 78/2010, pertanto, dopo l’applicazione del comma 456 della Legge di Stabilità 2014, riparte dal 1° gennaio 2015 anche la normale dinamica di finanziamento dei Fondi per la contrattazione integrativa secondo le regole fissate dai vigenti CCNL.

 In pratica divenuti strutturali dal 1° gennaio 2015 i tagli ai predetti Fondi in
l’applicazione del richiamato comma 456, dalla medesima data viene meno il tetto imposto all’ammontare complessivo dei Fondi stessi con riferimento al valore dell’anno 2010 ridotto del 10%. Dal 2015, quindi, i Fondi per la contrattazione integrativa risulteranno nuovamente alimentati dal differenziale PEO e dalla RIA cessati, nonché è ipotizzabile un’applicazione delle disposizioni di cui all’art.87, comma 2, del CCNL Università 16.10.2008.

 Purtroppo è prorogato fino al 31 dicembre 2015 anche il blocco degli adeguamenti e degli automatismi stipendiali per il personale non contrattualizzato, (cioè dei docenti e dei ricercatori universitari, del personale dirigente della Polizia di Stato e gradi di qualifiche corrispondenti, dei Corpi di polizia civili e militari, dei colonnelli e generali delle Forze armate, del personale dirigente della carriera prefettizia, nonché del personale della carriera diplomatica) ferma restando l’esclusione dal blocco dei magistrati.

 Tra le altre misure restrittive c'è la proroga dell’efficacia della norma introdotta con la Legge n.147/2013 secondo la quale l'indennità di vacanza contrattuale da computare quale anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale sia quella in godimento al 31 dicembre 2013.

 Università
(commi 172, 337 – 339,
346 - 349)

Il comma 172 prevede uno stanziamento di 150 milioni destinato all’incremento della quota premiale del FFO.
I commi dal 337 al 339 prevedono riduzioni di finanziamenti per il sistema universitario tra cui: il Fondo di Funzionamento Ordinario è ridotto di 34 mln di euro per l’anno 2015 e di 32 mln di euro dall’anno 2016.
Il comma 346 concede alle Università c.d. virtuose, la possibilità di effettuare ulteriore reclutamento di ricercatori a t.d. oltre le normali facoltà assunzionali anche utilizzando le cessazioni di ricercatori di tipo a) avvenute nell’anno precedente.
Il comma 347 prevede una deroga per la programmazione del triennio 2015 – 2017 nel senso che il numero dei ricercatori di tipo b) reclutati nel predetto triennio non può essere inferiore alla metà dei professori di 1^ fascia reclutati nello stesso periodo, fermo restando i limiti delle risorse disponibili.
Il comma 348 prevede la copertura finanziaria di 5 mln di euro per l’applicazione del comma 347 Il comma 349 estende alle Università le disposizioni di cui all’art.3, comma 3, secondo periodo del DL n.90/2014 che prevedono la possibilità del cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile.

AFAM
(commi 342)
Il comma 342 reca disposizioni in materia di compensi e indennità ai Presidenti, Direttori e Consigli di Amministrazione delle Istituzioni AFAM per ottenere un risparmio di spesa pari a circa 1,5 mln di euro.

 DECRETO MILLEPROROGHE

 Puntuale, come sempre, è arrivato anche il decreto Milleproroghe (D.L. n.192 del 31 dicembre 2014) che contiene proroghe a norme che, per diversi motivi, non sono state approvate, convertite o attuate nel corso dell’anno 2014. La sorpresa è che il Governo ha approvato uno dei Milleproroghe più snelli della storia recente.

 Si riportano di seguito le disposizioni di maggior interesse per il Pubblico Impiego e i comparti Università e AFAM:

1. proroga al 31 dicembre 2015 delle assunzioni di personale a tempo indeterminato nella PA, relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011, 2012 e nell’anno 2013;
2. le assunzioni derivanti dalla proroga di cui al precedente punto per le quali non sia stata presentata apposita richiesta di autorizzazione, entro la data di entrata in
vigore del decreto stesso, saranno utilizzate per la mobilità del personale delle Province dichiarato in esubero in seguito alla c.d “Riforma Delrio”;
3. slittano dal 30 giugno al 31 ottobre i termini per le assunzioni previste dal piano straordinario per la chiamata dei professori universitari di seconda fascia;
4. nelle Istituzioni del comparto Afam saranno valide anche per gli anni accademici 2014/2015 e 2015/2016 le graduatorie di cui all’art.19, comma 1, del DL n.104/2013 convertito dalla Legge n.128/2013;
5. l'utilizzo delle risorse assegnate alle Istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica per consentire la concessione dei premi agli studenti iscritti nell'anno accademico 2013/2014 è esteso agli anni accademici 2014-2015 e 2015- 2016;
6. slitta al 31 dicembre 2015 il blocco dell'adeguamento automatico dei canoni di locazione passiva per gli immobili condotti dalle amministrazioni pubbliche ;
7. proroga del limite a indennità, compensi, gettoni e retribuzioni corrisposti dalle Pubbliche Amministrazioni, incluse le autorità indipendenti, pagati ai componenti degli organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali. In pratica fino al 31 dicembre 2015, gli emolumenti non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come già ridotti dalla norma.
8. prorogato al 31 dicembre 2015 il limite all'acquisto di beni mobili e arredi per pubblica amministrazione, autorità indipendenti e Consob. In pratica le P.A. non possono effettuare spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi, se non destinati all'uso scolastico e dei servizi all'infanzia, salvo che l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili.

 Rinviando a una successiva nota le valutazioni di carattere politico e confermando la disponibilità della Segreteria Nazionale per ogni ulteriore eventuale chiarimento che dovesse ritenersi necessario si inviano cordiali saluti.

 IL SEGRETARIO GENERALE

      Antonio Marsilia

 
ultimo aggiornamento: 07-Gen-2015
Condividi su Facebook Twitter LinkedIn
Unifi Home Page

Inizio pagina