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CISL - Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori - Federazione Università Firenze

IL PROCESSO (1) - 17 maggio 2012

IL PROCESSO (1)

IN GALERA”. Questa l’invocazione del pubblico Ministero contro Aldo Man­cusocolpevole di abuso d’ufficio per il danno ingiusto arrecato al suo datore di lavoro, il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria di Firenze”.

Quale diabolico artifizio ha escogito l’operatore PISLL (controllore dei luoghi di lavoro pubblici e privati, controllore della stessa Azienda Sanitaria da cui dipende) per essere causa volontaria dell’ingiusto danno? Semplice come rubare la cioccolata ai bambini: ha trasmesso al pubblico ministero le notizie di reato del suo datore di lavoro (ha applicato la legge, come fa da un quarto di secolo controllando cantieri fabbriche grandi opere uffici banche grande distribuzione enti pubblici …).

 I “dirigenti” (PISLL, organo di vigilanza e controllo), forse sconcertati dal fatto che uno del PISLL applichi le Leggi che Tutelano Diritti Salute e Sicurezza dei Lavoratori, hanno privato Mancuso delle sue funzioni costringendolo in attività esecutive marginali (2004) per confinarlo infine nella completa inattività (2009). Risultato? Il controllore con la più efficace e irreprensibile attività operativa in EDILIZIA GRANDI OPERE INFORTUNI MALATTIE DA ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO … messo a riposo da colleghi (medici) che non sono “in prima fila” nell’ applicare le norme di tutela dei diritti dei lavoratori (funzione primaria di tutti gli operatori PISLL); godono del titolo di dirigente; impongono agli altri operatori (“a quelli che ne sanno più di loro?) cosa fare, come farlo, dove farlo e dove non farlo (sopralluoghi, controlli, inchieste …).

Mancuso, disubbidiente abituale per i dirigenti, anziché subire in silenzio il loro abuso ha chiesto al direttore generale di ottemperare ai suoi obblighi di datore di lavoro rimuovendo le decisioni che “vietano le attività di controllo al legittimo controllore”. Il direttore generale non ha provveduto a rimuovere le decisioni dei dirigenti obbligando così Mancuso a comunicare al pubblico ministero, al titolare dell’azione penale obbligatoria, il reato del suo datore di lavoro.

Il reato in questione non è una bagatella, come predicano abitualmente le associazioni dei datori di lavoro ed il coro di “consenso disinteressato” che l’ accompagna. Il Lavoro della Costituzione è fondato sul Principio della Dignità di Tutte le Persone. La Repubblica fondata sul Lavoro discrimina tra lavoro legale e lavoro illegale: è fuorilegge qualunque lavoro, compreso il lavoro del mercato, che violi Dignità Personalità Diritti Salute e Sicurezza dei Lavoratori. La libertà d’Impresa, la Libera Iniziativa Privata, è fuorilegge se viola i diritti dei lavoratori dipendenti. Il datore di lavoro, sia pubblico che privato, non può “dare lavoro” a proprio piacimento: deve rispettare le norme che lo obbligano a non esporre ad alcun rischio lavorativo i dipendenti (i lavoratori non devono essere esposti al rischio di farsi male nel “corpo” o “in testa”) .

L’obbligo di non ledere i Diritti dei dipendenti negandone compiti funzioni mansioni e ruolo (rischio di farsi male “in testa”) è violato diffusamente e impunemente (il lavoro uccide perché le leggi non sono applicate, non per fatalità o assenza di cultura della sicurezza…).

E’ l’articolo 4 comma 5 lettera c del decreto “626 che impone a datori di lavoro pubblici e privati il rispetto dei diritti dei lavoratori obbligandoli, fra l’altro, ad affidare ai dipendenti “compiti compatibili con capacità e condizioni di salute”. La norma penale vieta discriminazioni vessazioni umiliazioni emarginazioni ... Vieta dequalificazione e demansionamenti. Vieta di negare ai dipendenti il lavoro cui hanno diritto. Vieta di impedire a Mancuso il controllo dei luoghi di lavoro dove è più intensa la violazione dei diritti dei lavoratori. Chi viola l’articolo 4 comma 5 lettera c del “626 lede Diritti Fondamentali della Costituzione Repubblicana.

Mancuso ha peraltro già accertato (2004) il reato del direttore generale (violazione dell’articolo 4/626, c. 5, lett. C per l’omesso affidamento di compiti e funzioni appropriate ad un dipendente ASL). Ha accertato (e comunicato al pu.m.) l’omessa eliminazione del reato contestato. Nel 2008 il direttore generale reitera il reato del 2004 consentendo che dirigenti PISLL (dei quali ha la responsabilità di controllo) neghino a Mancuso compiti e funzioni del suo ruolo professionale.

L’operatore pisll upg trasmette la notizia di reato in Procura, come dispone la legge, ed il magistrato della procura fiorentina anziché interpretare la notizia di reato per ciò che è (cristallina espressione dei compiti istituzionali di chi ha funzioni di controllo in materia di salute e sicurezza del lavoro) vi scopre l’ imperscrutabile volontà di arrecare danno ingiusto al datore di lavoro, motivato da interiore furore ideologico e sconfinata voglia ritorsiva.

Fantastico. La Procura della Repubblica di Firenze si disinteressa dei reati di datori di lavoro e dirigenti e insegue fantasiose ipotesi di “perseguimento di interessi personali privati del controllore che intende arrecare danno ingiusto” agli immacolati datori di lavoro! C’è da meravigliarsi se i risultati della procura  nell’azione di tutela dei diritti dei lavoratori contro il lavoro che umilia ferisce mutila e uccide, a Firenze e in Toscana, sia così evanescente?

 
ultimo aggiornamento: 17-Mag-2012
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